REPOSITORY

Energia, nucleare

INCOSTITUZIONALE IL RITORNO DEL NUCLEARE IN ITALIA

Osservazioni sulla normativa emanata dal Governo

A cura di Marco Manunta, giurista

Il quadro normativo di riferimento e le sue incongruenze

Dopo una ben orchestrata campagna di (dis)informazione, con l’inclusione di opportuni sondaggi (da cui emergerebbe il mutato atteggiamento degli Italiani sulle centrali nucleari), con l’art.7 della L. n.133/2008, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.112/2008, è stata inserita nella “strategia energetica nazionale” anche la realizzazione “nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”.

Nello stesso articolo, con la legge di conversione, è stata anche aggiunta la “promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione”.

E’ da notare, incidentalmente, l’inserimento di norme rilevanti e specifiche in una “legge contenitore” di oggetti disparati ed eterogenei: basti pensare che, con la stessa L.133, e solo in sede di conversione del D.L. 112, è stato, tra l’altro, inserito il famigerato art.23 bis sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi idrici.

Comunque, una strategia nucleare tanto ambiziosa non poteva trascurare il problema delle scorie: con L. n.99/2009 il Governo è stato delegato a disciplinare con decreti legislativi la “localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate”.

In sostanza, sulla base dei principi enunciati nella stessa legge delega (n.99/2009), il Governo è investito del potere di legiferare in merito all’intera filiera nucleare, dalla produzione del combustibile alla realizzazione delle centrali, fino allo stoccaggio delle scorie e al loro smaltimento “definitivo”, senza trascurare le necessarie compensazioni a favore delle popolazioni destinate a convivere con centrali o depositi di scorie.

A questo punto sorge spontanea la domanda: quali risorse vengono stanziate per la realizzazione di un programma così impegnativo?

Risposta: neppure un centesimo!

Il comma 4 dell’art.7 citato prevede espressamente che “dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Quindi non si stanzia nulla, non solo per la produzione di energia nucleare, ma neppure per la ricerca sui fantomatici reattori di quarta generazione o per la fusione nucleare.

Nessuno stanziamento è previsto neppure per la realizzazione del deposito delle scorie: in base all’art.29 l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare dovrà, infatti, tra gli innumerevoli altri compiti, curare “la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali” nell’ambito delle risorse complessive esistenti e già stanziate per l’ISPRA e l’ENEA.

Una vera e propria perla è la disciplina dei principi generali in materia di compensazioni alle popolazioni coinvolte nella localizzazione dei siti nucleari: da un lato, come si è visto, non devono esservi oneri per lo Stato; dall’altro, i privati, cui sarà demandata la costruzione e la gestione di centrali e impianti, dovranno espressamente farsi carico dei “benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito”, con espresso “divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali” (art.25, c.2, lett c).

Si tratta, all’evidenza, di legislazione “creativa” in senso letterale: viene, infatti, creata la nuova categoria delle imprese nucleari private “benefattrici”, che compensano le popolazioni locali, tenendo i relativi costi a proprio esclusivo carico (iscritti a bilancio non si sa bene sotto quale voce)!

Gli aspetti di illegittimità costituzionale

Oltre che incongrua e priva di finanziamento, la disciplina della L.99/2009 presenta evidenti profili di incostituzionalità.

Risulta violata la competenza e l’autonomia regionale prevista dal titolo V della Costituzione.

In particolare, le materie coinvolte sono: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; governo del territorio; tutela della salute.

Si tratta di materie di legislazione concorrente per le quali, ai sensi dell’art.117 della Costituzione, “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Sull’individuazione dei rispettivi limiti delle potestà concorrenti si è già ampiamente espressa la Corte Costituzionale.

Alla luce delle sentenze n.382 del 2005 e n.6 del 2004, perché lo Stato possa arrogarsi le funzioni amministrative in materia di energia è indispensabile che “sia prevista un’intesa con le Regioni” e, anzi, tale intesa deve essere “in senso forte”.

Su tale premessa la Corte ha fondato la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto la norma impugnata non prevedeva “che l’emanazione da parte del Ministro per le attivita’ produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” dovesse essere “preceduta dall’intesa con la Conferenza unificata”.

L’art.25 sulla localizzazione dei siti prevede solo il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, ma non l’intesa. Sotto questo profilo sono, quindi, palesemente violati gli stessi canoni dettati in materia dalla Corte.

La mancata previsione dell’intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati inficia anche il comma 2 dello stesso art.25, che alla lett.a) consente di “dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale” e alla lett.b) delega il Governo a definire “elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione”; in entrambi i casi senza neppure sentire il parere della Conferenza: risultano, quindi, violate le competenze regionali in materia, rispettivamente, di governo del territorio e di tutela della salute.

Un capitolo a parte, particolarmente delicato, è costituito dall’ipotesi in cui non si raggiunga la delineata intesa Stato-Regioni.

La L.99 ha già previsto il ricorso ai poteri sostitutivi attribuiti dall’art.120 della Costituzione.

La questione, peraltro, può ritenersi prematura fino a quando non si presenterà la situazione concreta.

Anche sul punto, infatti, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi con l’ampia sentenza n.382/2005 cit., dichiarando non fondata la questione: “il secondo comma dell’art. 120 Cost. individua una serie di situazioni che legittimano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta – nell’ambito di specifici contesti definiti in via legislativa – la situazione di mancato conseguimento dell’intesa fra le Regioni”. Pertanto, se “la disposizione censurata non pone un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e proprio attraverso l’esplicito rinvio all’art. 120 Cost. non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo” l’esercizio di tale potere sarà soggetto alla “specifica verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonche’ sul rispetto delle condizioni procedimentali previste dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)”.

In pratica, la legittimità del potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni riottose al nucleare dovrà essere valutata caso per caso.